Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49290 del 09/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49290 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GRITTI FABIO N. IL 21/01/1981
avverso la sentenza n. 2484/2011 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
04/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

Data Udienza: 09/10/2013

OSSERVA LA CORTE

– Rilevato che la Corte d’Appello di Brescia confermava la sentenza del giudice di primo grado
che aveva ritenuto l’imputato responsabile per il reato di cui all’art. 186 c. 2 lett. C) e 2 bis
c.d.s., disponendo la confisca del mezzo;
-Rilevato che l’imputato proponeva ricorso per cassazione avverso detta decisione, deducendo
che, a seguito della nuova disciplina (I. 120/2010) che ha qualificato la confisca come sanzione

per mancata conversione della pena in lavoro di pubblica utilità;
– rilevato che, trattandosi di procedimento camerale non partecipato, va disattesa l’istanza di
discussione in udienza avanzata dal difensore;
-Ritenuto che i motivi fatti valere sono manifestamente infondati, il primo alla luce della
sentenza Sez. U n. 14484 del 19/01/2012, secondo cui il sequestro preventivo del veicolo
finalizzato alla confisca per il reato di guida in stato di ebbrezza adottato prima dell’entrata in
vigore della L. n. 120 del 2010 conserva validità ed efficacia, il secondo in ragione della
mancata richiesta o manifestazione di non opposizione da parte dell’imputato, anche in sede di
appello, a seguito dell’intervento, dopo il fatto, della nuova disciplina contemplante la
sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, unitamente a una diversa entità della
pena;
– Ne consegue l’inammissibilità del ricorso, la condanna dell’istante al pagamento delle spese
processuali e, non emergendo ragioni di esonero, della sanzione pecuniaria ex art.616 C.P.P.
P. Q. M.

La Corte di Cassazione VII° Sezione Penale dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 9/10/2013
Il Co sigliere Est.

Il Presidente

amministrativa, si sarebbe dovuto revocare il sequestro preventivo, nonché violazione di legge

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