Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4929 del 27/11/2014


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Penale Ord. Sez. 3 Num. 4929 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

ORDINANZA

sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica nel procedimento nei
confronti di :
Antonelli Paride, n. a Pisa il 13/08/1969;

avverso la sentenza del Giudice di pace di Pisa in data 20/12/2011;

udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale F. Baldi, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza;
udite le conclusioni del Difensore di fiducia, Avv. A. Giovannelli, che ha concluso
per l’inammissibilità dell’atto di appello e comunque, nel merito, per il rigetto;

RITENUTO IN FATTO

1. In data 17/10/2012 il Tribunale di Pisa ha, in riforma della sentenza di
assoluzione del Giudice di Pace del 20/12/2011, e su appello del P.M.,
condannato Antonelli Paride per il reato di cui all’art. 590 c.p. per avere
cagionato lesioni personali a Salerno Antonio dopo avere sfiorato lo stesso, alla

Data Udienza: 27/11/2014

guida di una bicicletta, con il proprio pullman, costringendolo, per evitare
l’impatto, ad uscire dalla sede stradale indi cadendo. La sentenza del Tribunale è
stata annullata con rinvio, in data 8/10/2013, dalla quarta sezione di questa
Corte per grave carenza ed illogicità della motivazione, non avendo sottoposto al
necessario vaglio di attendibilità le dichiarazioni della persona offesa. Il giudice
del rinvio, in data 11/04/2014, dopo avere rilevato l’inammissibilità dell’appello

inammissibilità il cui rilievo non sarebbe precluso dalla sentenza di annullamento
sopra citata, ha qualificato l’impugnazione come ricorso per cassazione
trasmettendo gli atti a questa Corte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Va osservato che il Tribunale di Pisa ha trasmesso a questa Corte l’atto di
appello in oggetto, riqualificato come ricorso per cassazione, sul presupposto del
principio, correttamente enunciato, della non appellabilità, ex art.36 della I. n.
274 del 2000, della sentenza di proscioglimento del giudice di pace (cfr., Sez.5,
n. 19331 del 30/04/2012, P.G. in proc. De Francesco e altro).
Sennonché, ad un tale epilogo appare, nella specie, ostare la già intervenuta
sentenza di annullamento della Quarta sezione della Corte di cassazione; tale
pronuncia, infatti, ha annullato per carenza ed illogicità della motivazione la
sentenza del Tribunale di Pisa del 17/10/2012 rinviando allo stesso Tribunale
“per nuovo esame”, necessariamente da intendersi riferito unicamente al merito
anche perché, ove la ragione dell’annullamento fosse stata quella della erronea
mancata rilevazione dell’inammissibilità dell’atto di appello, ad esso non avrebbe
dovuto seguire alcun rinvio (cfr. Sez.5, n. 43358 del 19/10/2010, Celico e altro,
Rv. 248780).
Sicché, comportando l’ordinanza del Tribunale di trasmissione degli atti nella
presente sede la sostanziale vanificazione del dictum della sentenza della Quarta
Sezione n. 44757 del 8/10/2013, in contrasto anche con il disposto dell’art. 627,
comma 4, c.p.p., e con il principio (fatta salva l’impugnazione straordinaria ex
art. 625 bis c.p.p.) di inoppugnabilità delle sentenze della Corte di cassazione,
che coprono il dedotto e il deducibile (cfr., Sez.1, n. 3774 del 24/06/1998,
Signorelli, Rv. 211290), gli atti vanno nuovamente trasmessi al Tribunale di Pisa
in conformità a quanto già disposto da questa Corte.

2

del P.M., non consentito nei confronti di sentenza assolutoria del giudice di pace,

P.Q.M.

Dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Pisa.

Così deciso in Roma, il 27 novembre 2014.

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