Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49289 del 28/10/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 49289 Anno 2015
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
1. Ciuffo Fabrizio, nato a Cagliari il 21/07/1965
avverso l’ordinanza del 29/07/2015 del Tribunale di Cagliari
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mario
Maria Stefano Pinelli, che ha concluso per l’inammissibilità o, in subordine, il
rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Cagliari, con ordinanza del 29/07/2015, ha respinto
l’appello proposto nell’interesse di Ciuffo Fabrizio avverso il provvedimento del
Gip che aveva escluso la concessione in suo favore di una misura cautelare meno
afflittiva rispetto alla custodia cautelare in carcere applicata nei suoi confronti in
relazione al delitto di coltivazione di sostanza stupefacente.
2. Con il suo ricorso la difesa di Ciuffo deduce i vizi di cui all’art. 606,
comma 1 lett. e) i cod. proc. pen. con riguardo alla mancata considerazione
dell’applicabilità delle disposizioni di cui agli artt. 90 e 94 d.P.R. 9 ottobre 1990
n. 309, che consentono, in presenza di reati con pena massima inferiore ai sei
anni, quale quello per cui si procede, l’applicazione in favore del
tossicodipendente di misure alternative alla detenzione, deduzione formulata nel
giudizio di merito, rispetto alla quale non risulta esposta alcuna argomentazione
di segno opposto, essendosi limitato il giudicante a considerare il superamento
del limite dei tre anni della pena massima edittale, che non
concessione della sospensione condizionale della pena.

tmette la

Data Udienza: 28/10/2015

Quanto alla ritenuta inadeguatezza dell’abitazione indicata ad accoglierlo,
in considerazione della riscontrata presenza proprio in quel luogo di piantine di
stupefacenti, si richiama la difforme condizione di fatto, che aveva condotto a
reperire la coltivazione in diverso domicilio, mentre nell’abitazione era stata
rinvenuta solo una piantina per uso personale.
Si chiede conseguentemente l’annullamento del provvedimento

gradata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Quanto al primo rilievo formulato appare evidente che il richiamo agli
istituti di cui agli artt. 90 e 94 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 risulta del tutto
estraneo al tema di indagine, trattandosi di modalità di espiazione pena, a favore
di tossicodipendenti, applicabile nella fase esecutiva della sentenza di condanna,
laddove in tema di applicazione di misure cautelari, proprio per il presupposto
della pericolosità, o della persistenza di altre esigenze cautelari, l’ambito di
valutazione riguardante la possibilità di concedere misure alternative a quella
carceraria si muove sulla base di elementi valutativi autonomi secondo quanto
correttamente valutato dal giudice di merito.
Per contro l’istanza di merito prescindeva dall’applicazione di tali istituti,
rivendicando una rivalutazione delle esigenze cautelari, che il Tribunale ha
ritenuto di escludere sulla base della mancanza di elementi di novità, oltre che
della misura della pena irrogabile, attraverso una valutazione che sul punto non
risulta aggredita dal proposto ricorso.
3. La decisione risulta altresì priva delle lamentate illogicità, nella parte in
cui esclude l’adeguatezza della misura degli arresti domiciliari rispetto alle
esigenze cautelari, in quanto in maniera completa e lineare evidenziando
l’inidoneità della misura alternativa rispetto alla pericolosità dimostrata, in forza
delle condotte tenute dall’istante, che hanno generato l’accertamento penale. È
indubbio che questi abbia utilizzato più abitazioni per coltivare in esse sostanza
stupefacente, ed il dato esposto dall’istante che nella propria dimora egli si
limitasse a coltivare solo quella per uso personale, non pone in crisi la
valutazione operata, poiché non priva di potenziale pericolosità la condotta
tenuta, e risulta idonea ad evidenziare la scarsa capacità preventiva delle
modalità di esecuzione della misura alternativa richiesta rispetto alla specifica
esigenza cautelare del pericolo di reiterazione ravvisata nell’applicazione della
misura.

2

Cassazione sezione VI, rg. 34981/2015

impugnato e l’applicazione delle misure alternative alla detenzione, in via

4. Il rigetto del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali, in applicazione dell’art. 616 cod. proc. pen.
Il permanere della misura cautelare in carcere impone che, a cura della
Cancelleria, si provveda agli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. cod. proc.
pen.
P.Q.M.

processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. cod.
proc. pen.
Così deciso il 28/10/2015

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

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