Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49289 del 09/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49289 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: ESPOSITO LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MINADEO ANTONIO DOMENICO N. IL 08/09/1952
avverso la sentenza n. 31/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
28/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
Data Udienza: 09/10/2013
OSSERVA LA CORTE
-Rilevato che la Corte d’Appello di Milano confermava la sentenza del giudice di primo grado
che aveva ritenuto l’imputato responsabile per il reato di cui all’art. 189 c. 1 e 6 e 189 c. 1 e 7
c.d.s.;
-Rilevato che l’imputato proponeva ricorso per cassazione avverso detta decisione, deducendo
violazione di legge per nullità della citazione in appello, effettuata all’imputato a mezzo fax;
effettuata al difensore d’ufficio presso il quale l’imputato aveva eletto domicilio, alla luce del
principio enunciato da Cass. S.U. n. 28451 del 2011: “la notificazione di un atto all’imputato o
ad altra parte privata, in ogni caso in cui possa o debba effettuarsi mediante consegna al
difensore può essere eseguito con telefax o altri mezzi idonei a norma dell’art, 148 comma
secondo bis c.p.p.”;
-Ne consegue l’inammissibilità del ricorso, la condanna dell’istante al pagamento delle spese
processuali e, non emergendo ragioni di esonero, della sanzione pecuniaria ex art.616 C.P.P.
P. Q. M.
La Corte di Cassazione VII° Sezione Penale dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della cassa delle ammende.
-Ritenuto che il motivo fatto valere è manifestamente infondato, poiché la notificazione risulta