Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49288 del 09/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49288 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BIANCHI LUISA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
STAITI FABRIZIO N. IL 27/09/1965
avverso la sentenza n. 636/2010 TRIBUNALE di MESSINA, del
10/05/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;
Data Udienza: 09/10/2013
42921/2012
Motivi della decisione
Avverso tale sentenza ha presentato appello l’imputato e la corte di appello ha
trasmesso gli atti a questa Corte sul rilievo che l’art.593 cp non consente l’appello
dell’imputato contro le sentenze di condanna alla sola pena dell’ammenda.
o-tAkCebn l’impugnazione si chiede la riforma della per quanto riguarda l’accertamento di
responsabilità in quanto non si è voluto dar credito all’imputato che sosteneva di aver
agito in stato di necessità e lamenta la mancata concessione delle attenuanti
generiche.
Il ricorso, così correttamente qualificata l’impugnazione, è inammissibile ex art. 606,
co.3, cpp perché proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità intendendo il
ricorrente prospettare sub specie del dedotto vizio di difetto di motivazione, una
lettura alternativa delle risultanze di fatto rispetto all’apprezzamento compiuto dal
Tribunale che ha riferito con precisione i fatti avvenuti nonché la assoluta mancanza di
prova dell’assunto dello Staiti circa una impellente necessità di mettersi alla guida.
Quanto alle circostanze, il ricorrente pretende, invero, che in questa sede si proceda
ad una rinnovata valutazione delle modalità mediante le quali il giudice di merito ha
esercitato il potere discrezionale a lui concesso dall’ordinamento a tal fine nella specie
debitamente motivato.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di
euro 1000,00 (mille/00).
Così deciso il 9.10.2013
Il Tribunale di Messina, con la sentenza in epigrafe indicata, affermava la
responsabilità di Staiti Fabbrizio per guida senza patente e lo condannava alla pena
di giustizia.