Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49286 del 09/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 49286 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PATERNITI GIUSEPPE N. IL 10/06/1954
avverso la sentenza n. 2298/2010 CORTE APPELLO di CATANIA, del
15/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

Data Udienza: 09/10/2013

OSSERVA LA CORTE

-Rilevato che la Corte d’Appello di Catania confermava la sentenza del giudice di primo grado
che aveva ritenuto l’imputato responsabile per i reati di cui agli artt. 116 e 186 c. 2 lett. c)
c.d.s.;
-Rilevato che l’imputato proponeva ricorso per cassazione avverso detta decisione, deducendo
violazione di legge in relazione all’applicazione dell’art. 157 c.p., violazione di legge e vizio

giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. 186 c. 2 c.p., nónché violazione di legge e
vizio motivazionale in relazione al diniego di concessione delle attenuanti generiche;
– Ritenuto che i motivi fatti valere risultano manifestamente infondati;
– che, specificamente, quanto al primo, la prescrizione non può ritenersi compiuta al momento
della pronuncia della sentenza, in considerazione della data del commesso reato (24/12/2008);
– che in ordine al secondo motivo, la manifesta infondatezza si apprezza ove si considerino i
dati rilevati dell’alcoltest;
– che in relazione al terzo motivo, sussiste congrua motivazione riguardo al diniego delle
attenuanti generiche;
– ritenuto che ne consegue l’inammissibilità del ricorso, la condanna dell’istante al pagamento
delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, della sanzione pecuniaria ex
art.616 C.P.P.
P. Q. M.

La Corte di Cassazione VII° Sezione Penale dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 9/10/2013
Il C nsigliere Est.

motivazionale per carenza probatoria in ordine allo stato di ebbrezza posto a fondamento del

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA