Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49285 del 09/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49285 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BIANCHI LUISA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
KERCI FLORIAN N. IL119/03/1974
avverso la sentenza n. 6623/2009 CORTE APPELLO di TORINO, del
23/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;
Data Udienza: 09/10/2013
42535/2012
osserva
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Torino confermava
la condanna di Kerci Florian per il delitto di cui all’art. 589, co.1 e 2, cp.
Il ricorso è inammissibile ex art. 606, co.3, cpp perché proposto per motivi
non consentiti in sede di legittimità intendendo il ricorrente prospettare sub
specie del dedotto vizio di difetto di motivazione, una lettura alternativa delle
risultanze di fatto rispetto all’apprezzamento compiuto dalla Corte di appello di
cui dà esaustiva contezza la sentenza impugnata ribadendo che la
localizzazione del punto d’urto all’interno della corsia impegnata dall’imputato
era dimostrata dalla presenza di detriti.
Quanto alla comparazione delle circostanze, il ricorrente pretende, invero, che
in questa sede si proceda ad una rinnovata valutazione delle modalità
mediante le quali il giudice di merito ha esercitato il potere discrezionale a lui
concesso dall’ordinamento a tal fine nella specie debitamente motivato.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa
delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro
1000,00 (mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende
della somma di euro 1000,00 (mille/00).
Così deciso il 9.10.2013
Avverso la predetta decisione ha interposto ricorso per cassazione l’imputato,
per il tramite del proprio difensore, deducendo il vizio di cui all’articolo 606,
comma 1, lettera e), c.p.p., atteso che non vi è stata una certa individuazione
del punto d’urto e che il giudizio di comparazione delle circostanze non ha
tenuto conto dell’incensuratezza dell’imputato.