Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49284 del 09/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49284 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: ESPOSITO LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MAGRI GRAZIANA N. IL 03/11/1964
nei confronti di:
GIANI DAVIDE N. IL 18/06/1974
avverso la sentenza n. 229/2012 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
17/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
Data Udienza: 09/10/2013
OSSERVA LA CORTE
– Rilevato che la Corte d’Appello di Brescia in riforma della sentenza di primo grado, assolveva
l’imputato dal reato di omicidio colposo con violazione delle norme in materia di circolazione
stradale;
– che la parte civile proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’erronea applicazione
dell’art. 154 c.d.s.;
disposto ex artt. 581-591 C.P.P., difettando una censura specifica attinente a elementi del caso
concreto;
– Rilevato che la dichiarazione d’inammissibilità comporta la condanna dzgricorrente al
pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, anche della sanzione
pecuniaria ex art.616 C.P.P.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile itricorspe condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 9-10-2013.
– Ritenuto che i motivi fatti valere risultano privi di ogni specificità in violazione del combinato