Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49283 del 09/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49283 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BIANCHI LUISA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VALENTINO RUGOERO N. IL 15/04/1970
avverso la sentenza n. 1427/2002 CORTE APPELLO di BARI, del
28/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;
Data Udienza: 09/10/2013
41228/2012
osserva
Avverso la predetta decisione ha interposto ricorso per cassazione l’imputato,
deducendo, ai sensi dell’articolo 606, comma 1, lettera e), c.p.p., la mancanza
di motivazione della sentenza impugnata in ordine al diniego delle circostanze
attenuanti generiche.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Il ricorrente pretende, invero, che in questa sede si proceda ad una rinnovata
valutazione delle modalità mediante le quali il giudice di merito ha esercitato il
potere discrezionale a lui concesso dall’ordinamento ai fini del riconoscimento
delle circostanze attenuanti generiche.
L’esercizio di detto potere deve essere motivato nei soli limiti atti a far
emergere in misura sufficiente il pensiero del giudice in ordine all’adeguamento
della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo.
Ciò che nella specie, per quanto sopra detto l è avvenuto.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa
delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro
1000,00 (mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende
della somma di euro 1000,00 (mille/00).
Così deciso il 9.10.2013
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di
Bari itopp
confermava la condanna, emessa all’esito di giudizio abbreviato, di Valentino
Ruggiero per il delitto di cui all’art. 589, co.1 e 2, cp
La Corte distrettuale riduceva la pena base irrogata dal primo giudice pur
ritenendo giustificato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, in
considerazione del grado della colpa (pericolosa manovra compiuta), del
comportamento dell’imputato (che si allontanava dal luogo del sinistro) e dei
numerosi e gravi precedenti penali dell’imputato.