Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49282 del 09/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49282 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MARRO VITTORIO N. IL 21/04/1963
avverso la sentenza n. 914/2009 TRIBUNALE di BENEVENTO, del
29/04/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 09/10/2013

40575/2012
Motivi della decisione
Il Tribunale di Benevento con la sentenza in epigrafe indicata, condannava Marro
Vittorio alla pena di giustizia per i reati di cui agli artt. 186, co.2, lett. B) e 187 cds
commessi il 21.8.2007.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto fondato su motivi non
consentiti o manifestamente infondati essendo al riguardo sufficiente osservare che il
Tribunale ha dapprima ridotto la lista testi all’udienza del 22.10.2010 e
successivamente all’udienza del 29.4.2011 ha ritenuto superflua l’audizione dei testi
pure ammessi, senza che la difesa nulla eccepisse al riguardo; ed anche in sede di
discussione, all’udienza del 4.20110 la difesa nulla ha eccepito. La questione è
dunque tardivamente dedotta in questa sede essendo intervenuta acquiescenza da
parte della difesa.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non
emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di
euro 1000,00 (mille/00).
Così deciso il 9.10.2013

Il difensore dell’imputato ha interposto ricorso per cassazione, chiedendo
l’annullamento della sentenza. Deduce violazione di legge, art. 495, co.2, cpp, per la
revoca dell’ordinanza ammissiva della prova basata sulla ritenuta superfluità
l’audizione dei testi della difesa.

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