Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49280 del 09/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49280 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BIANCHI LUISA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DE COLOMBI FORTUNATO N. IL 06/12/1977
avverso la sentenza n. 454/2010 TRIBUNALE di VIGEVANO, del
06/04/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;
Data Udienza: 09/10/2013
37619/2012
Motivi della decisione
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto fondato su motivi non
consentiti .
Il primo difetta di specificità atteso che, secondo il combinato disposto degli artt.
591, co. 1 lettc) e 581, co.1, lett.c), l’impugnazione deve contenere, a pena di
inammissibilità, l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto
che sorreggono la richiesta. Nella specie del tutto generiche sono all’evidenza le
censure del ricorrente che non ha nemmeno precisato quale sarebbe la
giustificazione offertal di cui non vi è menzione alcuna nella sentenza.
Anche le censure in ordine a pretese carenze motivazionali della sentenza
impugnata riguardo alla commisurazione della pena sono del tutto generiche e
pertanto manifestamente infondate
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di
euro 1000,00 (mille/00).
Così deciso il 9.10.2013
De Colombi Fortunato propone ricorso per la cassazione della sentenza del
Tribunale di Vigevano che lo ha condannato per guida senza patente. Lamenta che il
giudice avrebbe dovuto congruamente motivare sulla rilevanza della giustificazione
offerta e che i criteri di valutazione della pena non risultano essere stai
concretamente presi in considerazione.