Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49278 del 09/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49278 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LEVACOVICH ANTONELLA N. IL 14/06/1963
HUDOROVICH RENATO N. IL 01/12/1959
avverso la sentenza n. 187/2010 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
14/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 09/10/2013

32766/2011
Motivi della decisione

Ricorrono per cassazione gli imputatol:sostenendo: 1) che non era ravvisabile il furto
in abitazione essendo il fatto avvenuto in un’area di parcheggio aperta e fronte
strada prospiciente l’abitazione; 2) che era del tutto indimostrata la partecipazione
dell’Hudorovich all’azione repentina e improvvisa della moglie, il cui comportamento
era frutto di una condizione patologica debitamente dimostrata; 3) che era
ingiustificato il diniego di concessione delle attenuanti generiche nonostante le
condizioni di assoluto disagio sociale degli imputati.
I ricorsi sono inammissibili perché proposti per motivi non consentiti.
Il primo motivo non è stato dedotto in appello e non può pertanto essere per la prima
volta portato all’attenzione di questa Corte. A ciò si aggiunge che la sua valutazione
presuppone un accertamento di fatto che non compete a questa Corte. Il secondo è
stato invece già valutato e respinto dalla corte di appello con motivazioni esaustive e
corrette in nessun modo tenute in considerazione dal ricorrente. La censura proposta
difetta dunque di specificità atteso che, secondo il combinato disposto degli artt.
591, co. 1 lettc) e 581, co.1, lett.c), l’impugnazione deve contenere, a pena di
inammissibilità, l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto
che sorreggono la richiesta, sanzione che trova applicazione anche quando il
ricorrente nel formulare le proprie doglianze nei confronti della decisione impugnata
trascura di prendere nella dovuta considerazione le valutazioni operate dal giudice di
merito e sottopone alla Corte censure che prescindono da quanto tale giudice ha già
argomentato.
Quanto alle attenuanti generiche, la censura è manifestamente infondata avendo già
la Corte di appello indicato le ragioni per le quali sono state negate con motivazione
corretta e pertanto insindacabile.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) ciascuno
a titolo di sanzione pecuniaria.
p.q.m.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di
euro 1000,00 (mille/00) ciascuno.
Così deciso il 9.10.2013

La Corte di Appello di Trieste, con la sentenza in epigrafe indicata, confermava la
pronuncia di primo grado che aveva ritenuto Levacovich Antonella e Hudorovich
Renato responsabilì-di tentato furto in abitazione.

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