Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49277 del 09/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49277 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso .proposto da:
ZENTILINI MANUEL N. IL 20/01/1981
avverso la sentenza n. 301090/2011 TRIBUNALE di VENEZIA, del
13/06/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

Data Udienza: 09/10/2013

OSSERVA LA CORTE

-Rilevato che il Tribunale di Venezia -giudice monocratico- applicava all’imputato la pena
concordata, ai sensi dell’art.444 cod.proc.pen., per il reato di furto aggravato;
-Rilevato che l’imputato proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione, osservando che
il Giudice aveva valutato erroneamente l’insussistenza delle cause di non punibilità ex art. 129
c.p.p., nonché la qualificazione giuridica del fatto;

applicata su richiesta congiunta delle parti, la decisione contiene un adeguato esame dei
presupposti di rito e di merito per il patteggiamento e l’indicazione riguardo alla non ricorrenza
delle condizioni di applicabilità delle cause di non punibilità ex art.129 C.P.P;
– Rilevato che la declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, al versamento della
sanzione pecuniaria ex art.616 C.P.P.
P. Q. M.
La Corte di Cassazione VII° Sezione Penale dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così d eciso in Roma il 9-10-2013.
,

-Ritenuto che i motivi fatti valere sono manifestamente infondati, atteso che la pena risulta

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