Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49273 del 09/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49273 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MATINO MARIO N. IL 02/01/1967
avverso la sentenza n. 6108/2008 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
12/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 09/10/2013

311712012
Motivi della decisione
La Corte di Appello di Napoli , con la sentenza in epigrafe indicata, rideterminava la
pena nei confronti di Matino Mario per il solo reato di furto con strappo, a seguito
della ritenuta esclusione della responsabilità del medesimo per il reato ex art. 334 cp.

Il ricorso è inammissibile.
Le censure del ricorrente in ordine a pretese carenze motivazionali della sentenza
impugnata riguardo alla commisurazione della pena son del tutto generiche e pertanto
manifestamente infondate.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non
emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di
euro 1000,00 (mille/00).
Così deciso il 4-5,

IO 20 lb

Il Consigliere estensore

) Il Preside

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l’annullamento della
sentenza per avere la Corte omesso di valutare correttamente l’incidenza delle
attenuanti, il che avrebbe consentito di ridurre al minimo la pena.

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