Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49272 del 09/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49272 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: ESPOSITO LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LAURENZA RAFFAELE N. IL 01/09/1985
VIVACE PASQUALE N. IL 16/07/1966
avverso la sentenza n. 3492/2011 GIP TRIBUNALE di POTENZA, del
20/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
Data Udienza: 09/10/2013
OSSERVA LA CORTE
– Rilevato che il Tribunale di Potenza -giudice per le indagini preliminari- applicava agli imputati
la pena concordata, ai sensi dell’art.444 cod.proc.pen., per il reato di furto aggravato in
concorso;
-Rilevato che gli imputati proponevano distinti ricorsi per cassazione avverso la decisione,
osservando che il Giudice aveva valutato erroneamente la qualificazione giuridica del fatto e
– Ritenuto che i motivi fatti valere risultano con riferimento a entrambi i ricorrenti,
manifestamente infondati, atteso che la pena risulta applicata su richiesta congiunta delle
parti, la decisione contiene un adeguato esame dei presupposti di rito e di merito per il
patteggiamento e l’indicazione riguardo alla non ricorrenza delle condizioni di applicabilità delle
cause di non punibilità ex art.129 C.P.P;
– Rilevato che la declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, al versamento della
sanzione pecuniaria ex art.616 C.P.P.
P. Q. M.
La Corte di Cassazione VII° Sezione Penale dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i
ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500,00 ciascuno in
favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 9-10-2013.
l’applicazione e comparazione delle circostanze prospettate dalle parti;