Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49266 del 07/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49266 Anno 2013
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: FUMO MAURIZIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GABRIELLI ANTONIA N. IL 23/04/1964
avverso la sentenza n. 7415/2012 GIP TRIBUNALE di VERONA, del
06/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO;
Data Udienza: 07/10/2013
RILEVATO IN FATTO
Gabrielli Antonia ricorre avverso la sentenza in epigrafe indicata (emessa ex art. 444 cpp) e
deduce violazione di legge nonché vizi motivazionali relativamente alla dichiarata carenza delle
condizioni per una pronuncia ex art. 129 c.p.p.;
Secondo il costante indirizzo di questa Corte, ribadito dalle Sezioni Unite (27 marzo 1992, Di
Benedetto; 22 febbraio 1999, Messina) e, da ultimo, Sez. Il ASN 201206455-RV 252085- per
quanto concerne il giudizio negativo sulla ricorrenza di alcuna delle ipotesi previste dalli art.
129 c.p.p., l’obbligo di una specifica motivazione sussiste, per la natura stessa della
delibazione, soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle dichiarazioni delle parti risultino elementi
concreti in ordine alla non ricorrenza delle suindicate ipotesi, essendo sufficiente -in caso
contrario- la semplice enunciazione, anche implicita, di aver effettuato con esito negativo la
verifica richiesta dalla legge, e cioè che non ricorrono gli estremi per la pronuncia di sentenza
di proscioglimento ex art. 129;
Orbene, nel caso in esame, si rileva, non solo l’ assenza di elementi dai quali dedurre che
s’imponeva, alla luce delle considerazioni che precedono, una specifica motivazione sul punto
in questione, ma anche che il giudice ha specificamente indicato le ragioni che l’ hanno indotto
a ritenere insussistenti i presupposti per il proscioglimento nel merito;
La sentenza impugnata va dunque ritenuta congruamente e correttamente motivata e, di
conseguenza, manifestamente infondata appare la doglianza de qua, donde l’inammissibilità
del ricorso;
Consegue condanna alle spese del grado; inoltre, a mente dell’ art. 616 c.p.p., alla
declaratoria di inammissibilità consegue l’ onere delle spese del procedimento nonché -non
potendosi escludere che l’inammissibilità sia ascrivibile a colpa della ricorrente (C. Cost. sent.
7-13 giugno 2000, n. 186)- del versamento di una somma in favore della Cassa delle
ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di € 1.500,00;
PQM
LA CORTE
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
‘
Così deliberato in Roma, il 7 ottobre 2013.
CONSIDERATO IN DIRITTO