Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49262 del 07/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49262 Anno 2013
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FERLAZZO SIMONE N. IL 06/04/1978
avverso la sentenza n. 10227/2011 GIP TRIBUNALE di GENOVA, del
21/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 07/10/2013

Ferlazzo Simone ricorre avverso la sentenza 21.1.13, emessa dal G.i.p. del Tribunale di Genova ai
sensi degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale gli è stata applicata, per i reati ascrittigli, unificati ex
art.81 cpv. c.p., concesse attenuanti generiche equivalenti ed esclusa la contestata recidiva, la pena
di anni due, mesi otto di reclusione ed E 600,00 di multa.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

addivenire ad una sentenza di proscioglimento ex art.129 c.p.p.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché generico, sia in
quanto manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’art.129 c.p.p., facendo in particolare riferimento alla c.n.r. della Squadra Mobile di
Genova in data 1.3.11 e alla ammissione resa dall’imputato.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 7 ottobre 2013

comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. per non avere il giudice valutato la sussistenza dei presupposti per

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