Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49261 del 07/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49261 Anno 2013
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE MN LUIGI N. IL 25/09/1957
avverso la sentenza n. 5960/2012 GIP TRIBUNALE di VERONA, del
25/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 07/10/2013

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Verona applicava
a DE MIN Luigi, a norma degli artt. 444 e 448 C.P.P., la pena concordata con il Pubblico Ministero in ordine a tre ipotesi di furto aggravato in luogo di privata dimora, commessi fra 1’11 agosto ed il 2 settembre 2010.
Propone ricorso per cassazione l’imputato che deduce difetto di motivazione per non esser stato
applicato il disposto dell’art. 129 cod. proc. pen.
Osserva il Collegio che i motivi di ricorso sono destituiti di specificità e comunque manifestamente infondati o per altro verso inammissibili, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti, e dall’altro ha escluso che ricorressero i presupposti dell’art. 129 C.P.P., facendo riferimento al contenuto degli
atti delle indagini preliminari ed in particolare alla c.n.r. e l’individuazione del prevenuto sulla
base di filmati che ritraggono.
E tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez. un., u.p.
27 marzo 1992, Di Benedetto; Sez. un., u.p. 27 settembre 1995, Serafino; Sez. un., u.p. 25 novembre 1998, Messina).
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.500,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di E. 1.500,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma1il 7 ottobre 2013.

Odi

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