Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49260 del 07/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49260 Anno 2013
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: SAVANI PIERO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BERTUCCELLI PIETRO N. IL 25/04/1974
PIZZINO SALVATORE N. IL 29/03/1964
avverso la sentenza n. 106/2013 TRIBUNALE di MESSINA, del
28/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;
Data Udienza: 07/10/2013
IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Messina applicava a BERTUCCELLI Pietro e PIZZINO Salvatore, a norma degli artt. 444 e 448 C.P.P., la pena concordata con il Pubblico Ministero in ordine al delitto di furto aggravato in concorso, commesso il 19 gennaio 2013.
Propongono distinti ricorsi per cassazione gli imputati che deducono violazione di legge e difetto
di motivazione per non esser stato applicato il disposto dell’art. 129 cod. proc. pen.
Osserva il Collegio che i ricorsi sono destituiti di specificità e comunque manifestamente infondati o per altro verso inammissibili, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è
da un lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti, e dall’altro ha escluso che ricorressero i presupposti dell’art. 129 C.P.P., facendo riferimento al contenuto degli atti delle indagini preliminari.
E tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez. un., u.p.
27 marzo 1992, Di Benedetto; Sez. un., u.p. 27 settembre 1995, Serafino; Sez. un., u.p. 25 novembre 1998, Messina).
All’inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in
ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.500,004 per ognuno.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento di E. 1.500,004 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 7 ottobre 2013.