Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49259 del 07/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49259 Anno 2013
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LOCRICCHIO ALFREDO N. IL 19/08/1980
avverso la sentenza n. 5322/2013 TRIBUNALE di TARANTO, del
11/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 07/10/2013

Locricchio Alfredo ricorre avverso la sentenza 11.2.13, emessa dal Tribunale di Taranto ai sensi
degli artt.444 ss. C.p.p., con la quale gli è stata applicata, per il reato di furto aggravato in
abitazione, concesse attenuanti generiche equivalenti anche alla contestata recidiva, la pena di anni
due di reclusione ed € 400,00 di multa.
Deduce il ricorrente violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. per non avere il giudice

Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché generico, sia in
quanto manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’art.129 c.p.p., facendo in particolare riferimento alla relazione di servizio dei
carabinieri del RIS di Roma evidenziante la corrispondenza in ben 26 punti dell’impronta del dito
pollice della mano destra presente negli archivi di polizia e corrispondente al Locricchio, con quella
delle impronte papillari lasciate dal ladro.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
C 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dea
somma di E 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 7 ottobre 2013

argomentato circa l’insussistenza di cause di proscioglimento ex art.129 c.p.p.

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