Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49258 del 27/10/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49258 Anno 2015
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ARCERITO GIUSEPPE AMEDEO N. IL 04/01/1953
avverso l’ordinanza n. 6147/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 08/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO
CENTONZE;

Data Udienza: 27/10/2015

RILEVATO IN FATTO

Con ordinanza emessa 1’08/01/2015 il Tribunale di sorveglianza di Roma
rigettava il reclamo presentato da Giuseppe Arcerito avverso il decreto
ministeriale di applicazione del regime differenziato di cui all’art. 41 bis Ord. Pen.
disposto con decreto emesso dal Ministro della Giustizia il 03/06/2014.
Ad avviso del tribunale di sorveglianza tale regime era giustificato da plurimi
elementi, costituiti dall’inserimento del condannato in posizione di rilievo nella

svolto nell’ambito della predetta consorteria grazie al supporto di soggetti allo
stesso collegati sotto il profilo associativo; dal suo coinvolgimento in vicende
delittuose fondamentali per la vita della stessa consorteria.
Avverso tale ordinanza l’Arcerito ricorreva per cassazione, a mezzo dei suoi
difensori, deducendo violazione ed erronea applicazione di legge, mancanza e
contraddittorietà della motivazione relativamente alla ritenuta sussistenza dei
presupposti legittimanti la proroga del regime penitenziario differenziato in
esame, che erano stati valutati dal tribunale di sorveglianza con un percorso
motivazionale contraddittorio e manifestamente illogico.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile, essendo fondato su motivi manifestamente
infondati.
Deve, in proposito, rilevarsi che, in relazione al regime detentivo
differenziato di cui all’art. 41 bis Ord. Pen., l’ambito del sindacato devoluto alla
Corte di cassazione è segnato dal comma 2 sexies della disposizione in esame, a
norma del quale il Procuratore generale presso la Corte d’appello, l’internato o il
difensore possono proporre ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del
tribunale di sorveglianza per violazione di legge.
La limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge è da
intendere nel senso che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre
che all’inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla
mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei
quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza,
completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o
assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice
di merito per ritenere giustificata la proroga, ovvero quando le linee
argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei
necessari passaggi logici da fare rimanere oscure le ragioni che hanno
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famiglia mafiosa di Niscemi collegata a Cosa Nostra; dal perdurante ruolo attivo

giustificato la decisione (cfr. Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv.
224611).
Nel caso di specie, inoltre, deve escludersi che la violazione di legge possa
ricomprendere il vizio di illogicità della motivazione, dedotto nell’interesse del
ricorrente da suo difensore, che, sotto questo profilo, non può trovare ingresso
in questa sede.
Alla luce di questi parametri ermeneutici questa Corte osserva che il ricorso
proposto nell’interesse dell’Arcerito, pur denunciando formalmente anche il vizio

da sottoporre a censura giurisdizionale, ma tende in realtà a provocare una
nuova – e non consentita – valutazione del merito delle circostanze di fatto, in
quanto tali insindacabili in sede di legittimità.
L’ordinanza impugnata, peraltro, ha correttamente valutato gli elementi
risultanti agli atti, con motivazione congrua, adeguata e priva di erronea
applicazione della legge penale e processuale, soffermandosi in particolare
sull’inserimento stabile dell’Arcerito nella famiglia mafiosa niscernese, all’interno
della quale rivestiva una posizione di rilievo, conformemente a quanto riferito
nelle informative della Direzione Distrettuale Antimafia di Caltanissetta del
14/04/2014 e della Direzionale Nazionale Antimafia del 14/05/2014, acquisite
agli atti.
L’elevato spessore criminale dell’Arcerito, inoltre, veniva desunto dalla
circostanza che il ricorrente, nel corso degli anni, nonostante fosse detenuto, non
aveva mai preso le distanze dalla famiglia mafiosa di Niscemi, mantenendo una
posizione di preminenza all’interno dello stesso sodalizio, come emergeva dalle
propalazioni di numerosi collaboratori di giustizia, tra i quali, nel provvedimento
impugnato, venivano richiamate quelle rese da Giancarlo Giugno, da Giuliano
Chiavetta e da Giovanna Pisano. Tali legami associativi, del resto, avevano una
connotazione familiare, risalente al padre del ricorrente, Salvatore Arcerito,
indiscusso capo della suddetta cosca fino alla sua uccisione, avvenuta nel corso
del 1983, così come desumibile dai passaggi motivazionali correttamente
esplicitati nelle pagine 2 e 3 del provvedimento in esame.
Per queste ragioni processuali, il ricorso proposto da Giuseppe Arcerito deve
essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al
versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 1.000,00
euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

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di violazione di legge, non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di 1.000,00 euro alla Cassa delle
Ammende.

Così deciso in Roma il 27 ottobre 2015.

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