Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49258 del 07/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49258 Anno 2013
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TERRENGHI ROSA N. IL 26/11/1967
avverso la sentenza n. 4088/2012 TRIBUNALE di BRESCIA, del
15/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 07/10/2013
Terrenghi Rosa ricorre avverso la sentenza 15.1.13, emessa dal Tribunale di Brescia ai sensi degli
artt.444 ss. c.p.p., con la quale le è stata applicata, per il reato di concorso in furto in abitazione,
concessa l’attenuante ex art.62 n.6 c.p., equivalente alla contestata recidiva, la pena di anni uno di
reclusione ed E 300,00 di multa.
Deduce la ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,
serbato dall’imputata, essendosi la stessa limitata ad accompagnare sul luogo del fatto la
coimputata, senza che agli atti vi sia la prova della consapevolezza dell’intento criminoso di
quest’ultima.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente
infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un lato adeguato a quanto
contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i presupposti
dell’art.129 c.p.p., facendo riferimento in particolare al contenuto del verbale di arresto e alla
ammissione degli addebiti da parte della Terrenghi.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
E 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 7 ottobre 2013
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IN Cir,NCELLERiA
comma 1, lett. e) c.p.p. per non avere il giudice considerato il ruolo