Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49256 del 07/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49256 Anno 2013
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CICOGNANI GENUNZIO N. IL 17/06/1939
avverso l’ordinanza n. 2237/2010 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 18/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;

Data Udienza: 07/10/2013

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RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Bologna, con ordinanza del 22 gennaio 2013, ha
dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto da Cicognani Genunzio avverso
la sentenza del Tribunale di Fori del 1 luglio 2009.

mezzo del proprio difensore, lamentando una violazione di legge e una
motivazione illogica per essere, al contrario, l’impugnazione pienamente
ammissibile, ai sensi dell’articolo 581 cod.proc.pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
2. Questa Corte, infatti, affrontando la problematica della identificazione
dei requisiti minimi che l’atto di impugnazione deve presentare per superare il
preliminare scrutinio di ammissibilità, e segnatamente del tasso di
determinatezza dei motivi, a tal fine, necessario, ha avuto modo di evidenziare
che la verifica deve essere volta ad accertare la presenza, in concreto, dei
connotati della “chiarezza” e “specificità”, in rapporto ai principi della domanda,
della devoluzione e del diritto di difesa, il cui rispetto quei criteri mirano a
presidiare, sì che la “forma dell’impugnazione” ne soddisfi anche la “sostanza”.
In tale prospettiva è stato opportunamente precisato che la valutazione
del contenuto dell’atto di impugnazione non può prescindere dalla considerazione
che, da un lato, esso debba perimetrare l’esatto tema devoluto, così da
permettere al Giudice ad quem di individuare il contenuto e la ratio essendi dei
rilievi proposti, ed esercitare, quindi, il proprio sindacato; dall’altro, e di riflesso,
debba essere tale da consentire agli eventuali “controinteressati” di
adeguatamente resistere alla domanda di gravame e alla portata demolitoria che
il suo eventuale accoglimento avrebbe rispetto alla decisione impugnata, in
ipotesi per essi favorevole (v. Cass. Sez. IV 30 settembre 2008 n. 40243).
In fatto, questa volta, la mera lettura dell’atto d’impugnazione oggetto del
presente giudizio di legittimità permette di chiarire immediatamente, con ciò
determinando il giudizio d’inammissibilità, come l’appellante non abbia affatto, in

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a

maniera chiara e specifica, indicato i motivi di doglianza da proporre per ottenere
la riforma della sentenza del primo grado.
Anche la richiesta di riduzione della pena non può limitarsi ad una non
specifica richiesta ma deve evidenziare il perchè della pretesa eccessività della
pena irrogata, con riferimento all’indicazione degli elementi, soprattutto,
soggettivi tali da determinare, in ipotesi, l’accoglimento della richiesta.

condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in
favore della Cassa delle Ammende.
P.T.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2013.

3. Il ricorso va, in definitiva, dichiarato inammissibile e il ricorrente

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