Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49255 del 07/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49255 Anno 2013
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: SAVANI PIERO
ORDINANZA
vista la richiesta di rimessione proposta da:
BONGIORNO FILIPPO N. IL 28/02/1965
avverso il provvedimento n. 62/2012 TRIBUNALE di LODI, del
15/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;
Data Udienza: 07/10/2013
IN FATTO E DIRITTO
BONGIORNO Filippo chiede la rimessione del procedimento n. 62/12 r.g. e 702/11 r.g.n.r. a suo
carico in corso avanti il Tribunale di Lodi.
Risulta dalla nota del Tribunale, di trasmissione degli atti alla Corte, che la richiesta non è stata
notificata nei termini di cui all’art. 46 c.p.p. alle parti.
Non resta al Collegio che rilevare l’inammissibilità della richiesta per la violazione del disposto
dell’art. 46 C.P.P.
All’inammissibilità consegue la condanna del richiedente al pagamento delle spese del
procedimento e, ai sensi dell’art. 48, comma 6, C.P.P., al pagamento di una somma in favore
della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima adeguato
determinare in E. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile la richiesta di rimessione del processo e condanna il richiedente
al pagamento delle spese del procedimento incidentale e al versamento della somma di E.
1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 7 ottobre 2013.