Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49254 del 07/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49254 Anno 2013
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MONETTI LUCA N. IL 14/06/1965
avverso la sentenza n. 4590/2012 TRIBUNALE di TORINO, del
13/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 07/10/2013
Monetti Luca ricorre avverso la sentenza 13.11.12, emessa dal Tribunale di Torino ai sensi degli
artt.444 ss. c.p.p., con la quale gli è stata applicata, per i reati ascrittigli, uniti dal vincolo della
continuazione con quelli di cui alla sentenza del G.u.p. di Torino del 26.3.09 (irr.le 1’11.1.10), la
pena di mesi quattro, giorni 14 di reclusione ed E 700,00 di multa.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché generico, sia in
quanto manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’art. 129 c.p.p.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
E 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 7 ottobre 2013
IL CON
CON IGLIERE estensore
SIDENTE
comma 1, lett. e) c.p.p. per carenza di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti.