Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49253 del 07/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49253 Anno 2013
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BENSIHAMDI MOUNIR N. IL 03/04/1972
avverso la sentenza n. 2456/2010 CORTE APPELLO di CATANIA, del
06/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 07/10/2013

Bensihamdi Mounir ricorre avverso la sentenza 6.12.12 della Corte di appello di Catania che ha
confermato quella in data 24.3.10 del Tribunale di Ragusa con la quale è stato condannato, per il
reato di lesioni aggravate, alla pena di mesi otto di reclusione.
Deduce il ricorrente, con il primo motivo, violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. per
non avere i giudici di appello motivato in ordine alla lamentata assenza dell’elemento psicologico

aggressione fisica e verbale) e gli elementi costitutivi del reato contestato, senza che inoltre fosse
mai stata rinvenuta la lametta che pertanto era da ritenersi inesistente.
Con il secondo motivo si lamenta il trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo anche per non
essere stata riconosciuta, senza motivazione alcuna, l’invocata attenuante di cui all’art.62 n.2 c.p.
Osserva la Corte che il ricorso è manifestamente infondato, avendo i giudici territoriali, con
motivazione congrua ed immune da vizi di illogicità, evidenziato, con riferimento alla ritenuta
colpevolezza dell’imputato, come le dichiarazioni della p.o. Ben Slama — la cui attendibilità è
adeguatamente argomentata — abbiano trovato conforto nelle certificazioni mediche circa l’entità e
la natura (da taglio) delle lesioni subite, nonché nelle dichiarazioni del teste Giunta circa
l’aggressione subita dal Ben Slama ad opera dell’imputato.
Del tutto legittimamente, poi, è stata negata all’odierno ricorrente l’ attenuante di cui all’art.62 n.2
c.p., nessun elemento (al di là delle affermazioni dell’imputato) essendo stato offerto alla
valutazione dei giudici di appello — come dalla stessa Corte di merito evidenziato — in favore della
tesi della legittima difesa o della ‘provocazione’ che avrebbe innescato la reazione del Bensihamdi.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.

del reato e alla invocata incompatibilità tra l’azione del Bensihamdi (limitata alla reazione alla altrui

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di C 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Roma, 7 ottobre 2013

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