Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49252 del 07/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49252 Anno 2013
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VENIA SALVATORE N. IL 02/02/1947
avverso la sentenza n. 1038/2008 CORTE APPELLO di CATANIA, del
19/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 07/10/2013

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Venia Salvatore ricorre avverso la sentenza 19.11.12 della Corte di appello di Catania con la quale,
in parziale riforma di quella in data 8.10.07 del locale tribunale, è stata rideterminata la pena, per il
reato di cui all’art.5 1.n.575/65 (come modificato ex art.14 1.n.155/05), in un anno di reclusione.
Deduce il ricorrente, con il primo motivo, violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. per
non avere la Corte territoriale considerato la sostanziale unicità tra il Comune di Catania (luogo di

subito l’infortunio sul lavoro), né considerato con attenzione l’elemento soggettivo del reato,
limitandosi ad una affermazione autoreferenziale circa la sussistenza del dolo generico.
Con il secondo motivo si lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche, illogicamente
negate pur essendo dai giudici stata esclusa la contestata recidiva.
Osserva la Corte che il ricorso è manifestamente infondato, avendo i giudici territoriali, con
motivazione congrua ed immune da vizi di illogicità, evidenziato, con riferimento all’elemento
soggettivo del reato, come lo svolgimento di attività lavorativa in comune diverso da quello dove il
Venia avrebbe dovuto obbligatoriamente soggiornare, non consenta, di per sé, di escludere
l’elemento intenzionale e la consapevolezza dell’imputato di violare la prescrizione impostagli, solo
l’impossibilità assoluta di ottemperare a tale obbligo potendo incidere sotto il profilo del dolo
richiesto dalla norma.
Del tutto legittimamente, poi, sono state negate al Venia le attenuanti generiche, in considerazione
della negativa personalità del prevenuto e dei suoi precedenti penali, trattandosi di parametro
considerato dall’art.133 c.p. ed applicabile anche ai fini di cui all’art.62-bis c.p.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.

sottoposizione del Venia all’obbligo di soggiorno) e quello di Aci Castello (dove il prevenuto aveva

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Roma, 7 ottobre 2013

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