Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49251 del 07/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49251 Anno 2013
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TITONE EMANUELE N. IL 30/11/1989
avverso la sentenza n. 4546/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 21/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 07/10/2013

Titone Emanuele ricorre avverso la sentenza 21.11.12 della Corte di appello di Palermo che ha
confermato quella, in data 6.6.11, del Tribunale di Marsala con la quale è stato condannato, per il
reato di tentato furto aggravato di un’aragosta, alla pena — condizionalmente sospesa – , concesse le
attenuanti ex artt.62 n.4 e 62-bis c.p., equivalenti anche alla contestata recidiva, di mesi due di
reclusione ed € 200,00 di multa.

considerato come prevalenti le concesse attenuanti generiche, in assenza di spiccata propensione a
delinquere del Titone, laddove inoltre il danno subito dalla p.o. era da ritenersi di particolare tenuità
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.
Con motivazione congrua ed immune da profili di illogicità, i giudici territoriali hanno evidenziato
come il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con l’invocato criterio della prevalenza
sia giustificato, oltre che dalle precedenti condanne riportate dall’imputato, altresì dal suo negativo
comportamento processuale, consistito nel non aver mostrato alcun segno di resipiscenza.
Quanto all’attenuante ex art62 n.4 c.p., la doglianza è del tutto infondata essendo detta attenuante
già stata riconosciuta dal giudice di primo grado.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 7 ottobre 2013

Deduce il ricorrente violazione dell’art.606, comma 1, lett.e) per non avere la Corte di appello

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