Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49250 del 07/10/2013

Penale Ord. Sez. 7 Num. 49250 Anno 2013
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
A.A.
avverso la sentenza n. 198/2009 CORTE APPELLO di ANCONA, del
29/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;

Data Udienza: 07/10/2013

RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Ancona, con sentenza del 29 novembre 2011, ha
sostanzialmente confermato, riducendo la pena a seguito del proscioglimento da
un capo d’imputazione, la sentenza del GUP presso il Tribunale di Fermo del 25

fraudolenta.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato,
personalmente, lamentando una violazione di legge, un travisamento del fatto e
un difetto di motivazione in ordine all’affermazione della propria penale
responsabilità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per tardività.
2. In fatto, si osserva come l’impugnata sentenza, emessa il 29 novembre
2011 senza fissazione del termine per il deposito della motivazione sia stata
successivamente depositata il 5 dicembre 2011 nel rispetto del termine stabilito
dalla legge in giorni quindici (articolo 544, comma 2 cod.proc.pen.).
La sentenza risulta, poi, notificata all’imputato contumace il 28 febbraio
2012.
Di talché, dalla data del successivo 29 febbraio 2012 (anno bisestile)
avrebbero dovuto decorrere i trenta giorni previsti per il ricorso dall’articolo 585,
comma 1 lettera b) cod.proc.pen. (scadenza al 29 marzo 2012).
Ecco, quindi, che la proposizione del ricorso per cassazione il 6 aprile
2012, con deposito dell’atto presso la Cancelleria della Corte di Appello di
Ancona, appare essere tardiva rispetto al dianzi indicato termine finale.
Tardività sussistente anche a voler considerare la data apposta in calce al
ricorso che risulta essere quella del 1 aprile 2012.
3.

Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile e il ricorrente

condannato al pagamento delle spese processuali nonché ad una somma in
favore della Cassa delle Ammende.
P.T.M.

1

settembre 2008 che aveva condannato A.A. per delitti di bancarotta

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della
Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2013.

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