Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4925 del 27/11/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 4925 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MENGONI ENRICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Altieri Maurizio, nato a Roma il 22/9/1966

avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Roma in data
12/12/2012
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il
ricorso;
sentite, per il ricorrente, le conclusioni dell’Avv. Piergiorgio della Porta
Rodiani, sostituto dell’Avv. Giorgio Altieri, che ha chiesto l’accoglimento del
ricorso

Data Udienza: 27/11/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 9/5/2011, il Tribunale di Roma dichiarava Maurizio
Altieri colpevole del reato di cui agli artt. 21, 169, d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42,
e lo condannava alla pena di quattro mesi di arresto e 600,00 euro di ammenda;
allo stesso, in particolare, era contestato di aver realizzato opere in muratura
all’interno di un immobile vincolato, in difetto della previa autorizzazione della
Sovrintendenza.

provvedeva alla conversione della pena detentiva in pecuniaria e, pertanto,
determinava la stessa nella misura di 4.560,00 euro di ammenda, oltre
l’originaria pena di 600,00 euro di ammenda. Confermava nel resto la sentenza
di prime cure.
3. Propone ricorso per cassazione l’Altieri, a mezzo del proprio difensore,
deducendo due motivi:
– inosservanza o erronea applicazione di legge penale con riguardo agli artt.
11, 175 cod. pen.; mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della
motivazione. La Corte di appello avrebbe errato nel negare il beneficio della non
menzione della condanna, facendo riferimento ai precedenti penali a carico del
ricorrente; ed invero, premesso che, a norma dell’art. 175 cod. pen., tale diniego
può esser giustificato solo avuto riguardo alle circostanze di cui all’art. 133 cod.
pen., la Corte non avrebbe comunque considerato che detti pregiudizi erano stati
dichiarati estinti, giusta provvedimento del g.i.p. del Tribunale di Roma in data
11/11/2010;
– inosservanza e/o erronea applicazione di legge penale in rapporto all’art.
129 cod. proc. pen. La Corte di merito, in particolare, non avrebbe considerato
che il reato era prescritto già al 19/3/2013 e, quindi, prima che l’estratto
contumaciale della relativa sentenza fosse notificato al ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è manifestamente infondato.
L’art. 175, comma 2, cod. pen. stabilisce che il giudice possa concedere la
non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale quando “è
inflitta una pena detentiva non superiore a due anni ed una pena pecuniaria che,
ragguagliata a norma dell’articolo 135 e cumulata alla pena detentiva,
priverebbe complessivamente il condannato della libertà personale per un
periodo non superiore a trenta mesi”; detto beneficio, a norma del precedente

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2. Con successiva pronuncia del 12/12/2012, la Corte di appello di Roma

comma 1, può esser disposto “con una prima condanna” e “avuto riguardo alle
circostanze indicate nell’articolo 133”.
Ciò premesso in termini generali, osserva il Collegio che la Corte di appello
ne ha negato la concessione «risultando l’Altieri già pregiudicato»; questa
circostanza, invero, non è contestata dal ricorrente, il quale però rileva che i
reati di cui ai precedenti penali sarebbero stati dichiarati estinti, sì da far venir
meno la preclusione di cui all’art. 175 cod. pen..
Orbene, occorre innanzitutto rilevare che il provvedimento con il quale detta

relativo motivo deve ritenersi generico, per violazione del cd. principio di
autosufficienza; ed invero, costituisce costante indirizzo di legittimità quello
secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca il vizio di
manifesta illogicità della motivazione e, pur richiamando atti specificamente
indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere
lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze (Sez. 2, n. 26725
del 1/3/2013, Natale, Rv. 256723; Sez. 1, n. 25834 del 4/5/2012, Massaro, Rv.
253017).
A ciò aggiungasi, in ogni caso, che l’art. 175 cod. pen. conferisce al giudice
una facoltà, non certo un obbligo, esercitabile nell’ambito di un potere
discrezionale; in ordine al quale l’esistenza di pregiudizi – ancorché poi
asseritamente dichiarati estinti – ben può giustificare il diniego del beneficio.
5. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.
Ed invero, a fronte di un ricorso inammissibile, come discende dall’analisi
della prima doglianza, non rileva affatto l’integrale decorso del termine
prescrizionale successivamente alla pronuncia di merito, anche se prima della
notifica del relativo estratto contumaciale; per costante indirizzo di questa Corte,
infatti, l’inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei
motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e,
pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui
all’art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more
del procedimento di legittimità (Sez. 2, n. 28848 dell’8/5/2013, Ciaffoni, Rv.
256463).
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella
fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il
ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a
norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché

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estinzione sarebbe stata pronunciata non è allegato all’odierno ricorso, sì che il

quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende,
equitativamente fissata in euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.

Il Co

iere estensore

Il Presidente

Così deciso in Roma, il 27/11/2014

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