Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49249 del 07/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49249 Anno 2013
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
HADDOUCH SAID N. IL 21/11/1969
avverso la sentenza n. 1993/2006 CORTE APPELLO di ANCONA, del
08/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 07/10/2013

Haddouch Said ricorre avverso la sentenza 8.11.11 della Corte di appello di Ancona con la quale, in
parziale riforma di quella in data 20.7.06 del Tribunale di Fermo, emessa a seguito di giudizio
abbreviato, è stata rideterminata la pena, per il reato di tentato furto aggravato, ritenuta la contestata
recidiva, in anni uno, mesi nove, giorni dieci di reclusione ed C 200,00 di multa.
Deduce il ricorrente violazione dell’art.606, comma 1, lett.b),c),d) ed e) c.p.p. per non avere i

inoltre escludere l’aggravante di cui all’art.625 n.7 c.p. pur trovandosi l’autocarro oggetto del
tentativo di furto parcheggiato all’interno di un cantiere edile recintato.
Di conseguenza — conclude il ricorrente — si sarebbe dovuto irrogare una pena inferiore, operando
anche una riduzione ulteriore ai sensi dell’art.56 c.p. e concedendo le attenuanti generiche,
illogicamente negate solo in considerazione della recidiva.
Osserva la Corte che il ricorso è manifestamente infondato, avendo i giudici territoriali, con
motivazione congrua ed immune da vizi di illogicità, evidenziato, con riferimento alla ritenuta
sussistenza dell’aggravante ex art.625 n.7 c.p. (le doglianze in punto di responsabilità, peraltro
generiche, dovendo essere considerate ‘nuove’ in assenza di specifico atto di appello sul punto),
come le risultanze probatorie indicassero solo che l’autocarro oggetto del tentativo di furto fosse
parcheggiato all’interno del recinto di un cantiere edile, ma non che il cantiere fosse perimetrato con
una vera e propria recinzione, anche perché — hanno perspicuamente rimarcato i giudici di appello —
gli stessi carabinieri avevano potuto sorprendere l’Haddouch avvicinandosi al mezzo, senza
accennare alla necessità di aprire eventuali cancelli o scavalcare recinzioni.
Del tutto legittimamente, poi, sono state negate all’odierno ricorrente le attenuanti generiche, in
considerazione della negativa personalità del prevenuto e dei suoi precedenti penali, anche gravi,
trattandosi di parametro considerato dall’art.133 c.p. ed applicabile anche ai fini di cui all’art.62-bis
c.p. ed essendo peraltro la Corte marchigiana addivenuta ciononostante ad una riduzione della pena
inflitta in primo grado.

giudici di merito basato il giudizio su elementi materiali, ma solo su semplici presunzioni, senza

Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di C 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Roma, 7 ottobre 2013

€1.000,00.

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