Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49248 del 07/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49248 Anno 2013
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VITTORII AURELIO N. IL 21/01/1958
avverso la sentenza n. 1561/2007 CORTE APPELLO di ANCONA, del
29/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;

Data Udienza: 07/10/2013

RITENUTO IN FATTO

che con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Ancona ha

sostanzialmente confermato, riducendo la pena a cagione della concessione delle
attenuanti generiche prevalenti alle contestate aggravanti, la sentenza di prime

patrimoniale e documentale;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione
l’imputato, a mezzo del proprio difensore, denunciando una illogicità della
motivazione e una violazione di legge riguardo alla affermazione della sua penale
responsabilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto il relativo motivo si
sostanzia in una indebita rivisitazione delle risultanze probatorie sul preteso
ingiusto mancato accoglimento delle tesi defensionali, perchè non è possibile più
svolgere tale attività avanti questa Corte di legittimità; trattasi inoltre di
doglianza che, soprattutto, passa del tutto sotto silenzio la pur esistente
motivazione offerta sul punto dalla Corte territoriale;
che d’altronde, mentre per la bancarotta fraudolenta documentale
prevista dalla L. Fall., articolo 216, comma 1, n. 2, l’elemento psicologico deve
essere individuato nel dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà della
irregolare tenuta delle scritture con la consapevolezza che ciò renda impossibile
la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell’imprenditore, per la bancarotta
semplice prevista dalla L. Fall., articolo 217, comma 2, la condotta deve essere
sostenuta indifferentemente dal dolo o dalla colpa, che sono ravvisabili quando
l’agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le
scritture (v. Cass. Sez. V 18 ottobre 2005 n. 6769);
che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano
ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;
P. T. M.

1

cure che aveva condannato Vittorii Aurelio per i delitti di bancarotta fraudolenta

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2013.

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