Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49247 del 07/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49247 Anno 2013
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
D’AMICO LAURA N. IL 26/01/1980
avverso la sentenza n. 2342/2006 CORTE APPELLO di BARI, del
30/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 07/10/2013
D’Amico Laura ricorre avverso la sentenza 30.3.12 della Corte di appello di Bari che ha confermato
quella in data 14.6.06 del locale tribunale con la quale è stata condannata, per il reato di concorso in
furto con strappo, all’esito di giudizio abbreviato, alla pena — condizionalmente sospesa — di mesi
otto di reclusione ed C 200,00 di multa.
Deduce la ricorrente violazione dell’art.606, comma 1, lett. e) per non avere la Corte di appello
stato offerto alcun contributo per la realizzazione dell’illecito, come affermato dallo stesso De
Bello.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.
Con motivazione del tutto congrua ed immune da profili di illogicità, i giudici territoriali hanno
infatti evidenziato come il comportamento tenuto nell’occasione dall’imputata non sia stato di mera
connivenza, bensì concorsuale, avendo la p.o., Cozzi Tommaso, riferito che dopo essere stato
derubato del proprio portafogli da un giovane che glielo aveva strappato di mano con mossa
fulminea, il ladro era fuggito a piedi verso un complice che l’attendeva alla guida di un ciclomotore,
complice — ha sottolineato ancora la Corte barese — poi identificato per D’Amico Laura dopo essere
stata sorpresa dagli operanti mentre rovistava all’interno del portafogli sottratto a Cozzi Tommaso e
del quale aveva anche tentato di disfarsi lanciandolo all’interno di un cortile.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 7 ottobre 2013
DEPOSITATAI
escluso la compartecipazione dell’imputata al reato, commesso dal solo De Bello, al quale non era