Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49246 del 07/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49246 Anno 2013
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LINO MASSIMILIANO N. IL 16/05/1970
avverso la sentenza n. 5972/2012 TRIBUNALE di TORINO, del
15/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 07/10/2013

Lino Massimiliano ricorre avverso la sentenza 15.12.12, emessa dal Tribunale di Torino ai sensi
degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale gli è stata applicata, per il reato di furto aggravato e concesse le
attenuanti del danno di particolare tenuità e quelle generiche, equivalenti, la pena di mesi quattro di
reclusione ed € 150,00 di multa.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

pronuncia assolutoria ex art.129 c.p.p.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché generico, sia in
quanto manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’art.129 c.p.p., facendo riferimento alle dichiarazioni dell’addetto al servizio
antitaccheggio e alla confessione resa dall’imputato.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di E 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 7 ottobre 2013

comma 1, lett.e) c.p.p. per non avere il giudice motivato circa l’insussistenza di cause per una

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