Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49243 del 07/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49243 Anno 2013
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CATIAMBONE GIUSEPPE N. IL 19/02/1964
avverso la sentenza n. 3808/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
28/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 07/10/2013
Catrambone Giuseppe ricorre avverso la sentenza 28.11.12 della Corte di appello di Torino con la
quale, in parziale riforma di quella in data 13.4.12 del locale tribunale, emessa a seguito di giudizio
abbreviato, è stato dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato in ordine al reato
contravvenzionale sub A (art.187, commi 1 e 4, c.d.s.) perché estinto per prescrizione, ed è stata
confermata la condanna alla pena di mesi due di reclusione per il reato sub B (art.495 c.p.).
concesso le attenuanti generiche né irrogato la sola pena pecuniaria, senza considerare che il
Catrambone aveva immediatamente ritrattato fornendo agli operanti le sue esatte generalità e che il
prevenuto era gravato da un solo precedente penale.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.
Del tutto legittimamente, infatti, sono state negate le invocate attenuanti generiche avendo i giudici
di appello evidenziato, oltre alla reiterazione del comportamento illecito dell’imputato, il particolare
contesto in cui erano avvenuti i fatti, caratterizzato dall’avere il Catrambone condotto la vettura (poi
finita nel fiume Dora) sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e nonostante l’intervenuta sospensione,
con provvedimento prefettizio del 10.10.06, della patente di guida, tentando di accreditarsi, sia in
sede di referto sanitario che dinanzi agli operanti, con le false generalità di ‘Cantarello Giovanni’.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 7 ottobre 2013
Deduce il ricorrente violazione dell’art.606, comma 1, lett. e) per non avere la Corte di appello