Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49242 del 27/10/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49242 Anno 2015
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI FAZIO NUNZIO N. IL 25/12/1971
avverso l’ordinanza n. 4671/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
FIRENZE, del 09/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO
CENTONZE;

Data Udienza: 27/10/2015

RILEVATO IN FATTO

Con ordinanza emessa il 09/10/2014 il Tribunale di sorveglianza di Firenze
rigettava il reclamo avverso l’ordinanza emessa dal Magistrato di sorveglianza di
Siena il 26/08/2014, con

5ivale era stata respinta l’istanza di liberazione

anticipata speciale Presentata/fsiunzio Di Fazio, congiuntamente a quella ordinaria
già concessa, perché in espiazione di pena ostativa ai sensi dell’art. 4 bis Ord.
Pen.

deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta
insussistenza dei presupposti applicativi del beneficio penitenziario richiesto, che
aveva determinato un’applicazione erronea dell’art. 4 del d.l. 23 dicembre 2013,
n. 146.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile, essendo fondato su motivi manifestamente
infondati.
Deve, in proposito, rilevarsi che il Tribunale di sorveglianza di Firenze, nel
rigettare il reclamo proposto dal Di Fazio, non è incorso nei vizi denunciati dal
ricorrente, avendo correttamente fondato tale rigetto sul combinato disposto
degli artt. 4 del d.l. n. 146 del 2013 e 4 bis Ord. Pen., in conseguenza del quale
doveva escludersi la concessione del beneficio penitenziario richiesto.
In tale ambito, allo scopo di inquadrare la questione esaminata, occorre
osservare che l’originaria previsione dell’art. 4 del d.l. 146 del 2013 era stata
modificata in sede di conversione legislativa, attuata con la legge 21 febbraio
2014, n. 10, con la soppressione del suo quarto comma e l’esclusione del
beneficio della liberazione anticipata speciale per i soggetti condannati per taluno
dei reati di cui all’art. 4 bis Ord. Pen.
Ne discende che l’inserimento del riferimento ai reati di cui all’art. 4 bis Ord.
Pen. nella formulazione definitiva dell’art. 4 del d.l. n. 146 del 2013,
conseguente alla sua conversione con modifiche da parte della legge n. 10 del
2014, tenuto conto della soppressione del comma 4 della stessa disposizione che disciplinava le condizioni per l’accesso al beneficio in esame da parte dei
condannati – non può che implicare la mancata conversione dello stesso decreto,
nella parte in cui era originariamente previsto tale beneficio.
La mancata conversione del decreto nella sua originaria formulazione,
dunque, comporta l’inefficacia ex tunc degli effetti della norma dell’art. 4 del di.
n. 146 del 2013 nella sua originaria formulazione, alla luce del disposto dell’art.
2

Avverso tale ordinanza il Di Fazio ricorreva personalmente per cassazione

77 Cost., tenuto conto dei parametri ermeneutici consolidati di questa Corte (cfr.
Sez. 1, n. 34073 del 27/06/2014, Panno, Rv. 260849).
Per queste ragioni, il ricorso proposto da Nunzio Di Fazio deve essere
dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al
versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 1.000,00
euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di 1.000,00 euro alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma il 27 ottobre 2015.

P.Q.M.

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