Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49242 del 07/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49242 Anno 2013
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LARDARA MARCO N. IL 05/08/1987
avverso la sentenza n. 775/2012 CORTE APPELLO di PALERMO, del
12/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 07/10/2013
Lardara Marco ricorre avverso la sentenza 12.12.12 della Corte di appello di Palermo con la quale,
in riforma di quella in data 7.12.11 del locale tribunale, concesse circostanze attenuanti generiche
equivalenti, è stata rideterminata la pena, per il reato di tentato furto aggravato di un ciclomotore, in
mesi quattro di reclusione ed € 120,00 di multa.
Deduce il ricorrente, con il primo motivo, violazione dell’art.606, comma 1, lett.e) per non avere la
responsabilità dell’imputato, tanto che il brigadiere La Perna aveva dichiarato di aver solo visto un
gruppo di giovani, tra i quali il Lardara, con fare sospetto vicino al motociclo in questione, in luogo
diverso da quello in cui si sarebbe verificato il furto.
Con il secondo motivo si censura la mancata concessione del beneficio della sospensione
condizionale della pena, non ostandovi le precedenti condanne unificate sotto il vincolo della
continuazione, potendo in ogni caso il beneficio essere subordinato alla prestazione di attività non
retribuita in favore della collettività
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.
Con motivazione congrua ed immune da profili di illogicità, i giudici territoriali hanno evidenziato
come il Lardara sia stato sorpreso dagli operanti mentre, assieme ad altri due giovani, stava
‘armeggiando’ intorno ad ciclomotore che presentava il cilindretto di accensione ed il bloccasterzo
forzati.
Lo stesso Lardara — ha rimarcato la Corte di merito — alla vista dei carabinieri si era dato alla fuga,
ma era stato bloccato, comportamento dimostrativo anch’esso, hanno non certo illogicamente
convenuto i giudici di appello, di responsabilità per il tentativo di furto del motomezzo, irrilevante
essendo la circostanza che il medesimo potesse essere stato in precedenza oggetto di altrui azione
furtiva.
Del tutto legittimamente, poi, è stato negato all’imputato il beneficio di cui all’art.163 c.p., di cui il
Lardara ha usufruito già due volte.
Corte di appello considerato che le risultanze probatorie non consentivano di ritenere la
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
Roma, 7 ottobre 2013
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.