Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49241 del 07/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 49241 Anno 2013
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MAFFEI FABIO N. IL 20/04/1965
avverso la sentenza n. 1384/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
11/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 07/10/2013

Maffei Fabio ricorre avverso la sentenza 11.5.12 della Corte di appello di Milano che ha confermato
quella in data 22.12.11 del Tribunale di Monza con la quale è stato condannato, all’esito di giudizio
abbreviato e ritenuta la contestata recidiva, alla pena di mesi quattro di reclusione per il reato di
tentato furto aggravato.
Deduce il ricorrente violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e) c.p.p., in relazione alla

danneggiato la cosa né determinato alcun mutamento di destinazione della stessa, non avendo
strappato il dispositivo di sicurezza.
Con il secondo motivo si lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche e la mancata
disapplicazione della recidiva, negate le prime senza alcuna motivazione e senza considerare la
buona condotta processuale tenuta dal Maffei, oltre la non particolare gravità del fatto.
Osserva la Corte che il ricorso è manifestamente infondato, avendo i giudici di appello
correttamente ritenuto l’aggravante ex art.625 n.2 c.p.in ragione dell’avere l’imputato ‘strappato’ il
dispositivo antitaccheggio posto a protezione del telefono cellulare oggetto del tentativo di furto,
come è risultato accertato in fatto.
Del tutto legittimamente, poi, sono state negate al Maffei le attenuanti generiche, reputando i
giudici di appello quindi congruo il trattamento sanzionatorio , in ragion dei , trattandosi di
parametro considerato dall’art.133 c.p. ed applicabile anche ai fini di cui all’art.62-bis c.p.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.000,00.

aggravante di cui all’art.625 n.2 c.p., inapplicabile nella specie per non avere l’imputato

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 7 ottobre 2013

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA