Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49240 del 07/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49240 Anno 2013
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GUERCIO MARIA CRISTINA N. IL 26/01/1969
avverso la sentenza n. 2185/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 28/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;

Data Udienza: 07/10/2013

i

RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Palermo con sentenza del 28 novembre 2012, ha
confermato la sentenza di primo grado con la quale Guercio Maria Cristina era
stata condannata per il delitto di furto aggravato di energia elettrica.

mezzo del proprio procuratore, lamentando una violazione di legge e una
motivazione apparente circa la sussistenza dell’aggravante del mezzo fraudolento
e la mancata derubricazione nel delitto di truffa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondati i relativi
motivi.
2. I fatti incontroversi, accertati nella flagranza (allacciamento abusivo
alla rete Enel attraverso un cavetto elettrico), sono stati logicamente ascritti al
comportamento cosciente e volontario dell’imputata, occupante dell’immobile,
quanto all’elemento soggettivo, nonché alla finalità di appropriarsi dell’energia
elettrica non in base ad un ragionamento meramente “giustizialista” bensì sulla
base, da un lato, di logico ragionamento sillogistico e, d’altra parte, del mancato
esercizio della necessaria attività difensiva volta a dimostrare, di converso a
quanto pacificamente risultante dagli atti di causa, il compimento dell’attività
delittuosa ad opera di soggetti diversi da quelli realmente interessati al prelievo
dell’elettricità.
In tema di furto di energia elettrica, costituisce, inoltre, mezzo
fraudolento e, pertanto, integra l’aggravante di cui all’articolo 625, comma primo
n. 2) cod. pen., l’allacciamento abusivo alla rete esterna dell’Enel mediante dei
“cavi volanti” per la sottrazione dell’energia elettrica. (v. Cass. Sez. IV n. 20
ottobre 2011 n. 47834).
Dipoi, la sottrazione di energia elettrica attuata mediante la
manomissione del contatore che alteri il sistema di misurazione dei consumi
integra il reato di furto e non quello di truffa; detta misurazione, infatti, ha la
funzione di individuare l’entità dell’energia trasferita all’utente e quindi di
specificare il consenso dell’ente erogatore in termini corrispondenti, sicché la
1

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, a

condotta dell’agente prescinde dall’induzione in errore del somministrante ed è
immediatamente diretta all’impossessamento della cosa per superare la contraria
volontà del proprietario (v. la citata Cass. Sez. Un. 9 ottobre 1996 n. 10495).
3. Dalla inammissibilità del ricorso deriva infine la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00

P.T.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 7 ottobre 2013.

in favore della Cassa delle Ammende.

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