Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49239 del 07/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49239 Anno 2013
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TRAJKOVIC ZIVOTA N. IL 25/03/1928
avverso la sentenza n. 4736/2009 CORTE APPELLO di TORINO, del
16/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 07/10/2013

Trajkovic Zivota ricorre avverso la sentenza 16.11.12 della Corte di appello di Torino con la quale,
in parziale riforma di quella in data 7.3.09 del Tribunale di Cuneo, emessa a seguito di giudizio
abbreviato, l’imputato è stato assolto dai reati sub a) (art.14, comma 5-ter d.lgs. n.286/98) e d)
(art.6, comma 3, d.lgs. n.286/98) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato ed, esclusa la
contestata recidiva, ha rideterminato la pena per i reati di falso sub b) e c), già unificati ex art.8 I

Deduce il ricorrente violazione dell’art.606, comma 1, lett. b) ed e) per non avere la Corte di
appello, nel determinare la pena base per il più grave reato, tenuto conto della diminuzione per il
rito abbreviato, senza motivare poi in ordine all’entità dell’aumento per la continuazione.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.
Del tutto legittimamente, infatti, è intervenuta la riduzione di 1/3 sulla pena risultante dal calcolo
eseguito dal giudice di appello, previo aumento di un solo mese (non quindi in pejus), ex art.81 cpv.
c.p., sulla pena base per il più grave reato di cui al capo b), sino a giungere alla pena finale di mesi
sei di reclusione, nessuna violazione di legge essendosi dunque verificata.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 7 ottobre 2013

cpv. c.p., in mesi sei di reclusione.

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