Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49235 del 07/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49235 Anno 2013
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: SAVANI PIERO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AKUSE SALIA N. IL 30/03/1972
avverso la sentenza n. 525/2011 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 06/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;
Data Udienza: 07/10/2013
IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Reggio Calabria, dichiarata la prescrizione di un
reato contravvenzionale e rideterminata la pena, ha confermato nel resto la sentenza emessa in
data 3 febbraio 2010 dal Tribunale di Palmi, appellata da AKUSE Salia, dichiarato responsabile
del delitto di false dichiarazioni sull’identità alla polizia giudiziaria, commesso il 23 gennaio
2007.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo vizio di motivazione sulla responsabilità.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto del tutto generico, le censure essendo
formulate in modo stereotipato, senza alcuna considerazione degli elementi evidenziati e degli
argomenti spesi nella sentenza impugnata. Sicché l’assenza di un collegamento concreto con la
motivazione di questa impedisce di ritenere rispettati i requisiti di forma e di contenuto minimo
voluti per l’impugnazione di legittimità, che deve rivolgersi al provvedimento e non può invocare una mera rilettura dei fatti.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di E. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 7 ottobre 2013.