Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49234 del 07/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49234 Anno 2013
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: SABEONE GERARDO
ORDINANZA
• sul ricorso proposto da:
AMATO COSIMO N. IL 29/06/1968
avverso la sentenza n. 176/2011 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 04/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;
Data Udienza: 07/10/2013
A
RITENUTO IN FATI-0
– che con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Reggio Calabria, ha
confermato la sentenza di prime cure che aveva condannato Amato Cosimo per il
reato di furto di acqua potabile;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione
una illogicità della motivazione riguardo alla affermazione della sua penale
responsabilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto il relativo motivo si
sostanzia in una indebita rivisitazione delle risultanze probatorie sul preteso
ingiusto mancato accoglimento delle tesi defensionali, perchè non è possibile più
svolgere tale attività avanti questa Corte di legittimità; trattasi inoltre di
doglianza che, soprattutto, passa del tutto sotto silenzio la pur esistente
motivazione offerta sul punto dalla Corte territoriale;
che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano
ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;
P. T. M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2013.
l’imputato, a mezzo del proprio difensore, denunciando una violazione di legge e