Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49230 del 07/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49230 Anno 2013
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MIHAI VASILE MARIAN N. IL 13/12/1988
avverso la sentenza n. 2066/2012 TRIBUNALE di PADOVA, del
03/08/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 07/10/2013
Mihai Vasile Marian ricorre avverso la sentenza 3.8.12, emessa dal Tribunale di Padova ai sensi
degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale gli è stata applicata, per il reato di furto aggravato, concesse
attenuanti generiche equivalenti, la pena di mesi quattro di reclusione ed C 120,00 di multa.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,
comma 1, lette) c.p.p. per non avere il giudice sufficientemente motivato circa l’insussistenza di
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente
infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un lato adeguato a quanto
contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i presupposti dell’art.129
c.p.p., facendo riferimento al contenuto del verbale di arresto e alla confessione resa dall’imputato.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
C 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di C 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 7 ottobre 2013
DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
cause di proscioglimento ex art.129 c.p.p., limitandosi a riprodurre mere clausole di stile