Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49228 del 27/10/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49228 Anno 2015
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SPEDICATO DANIELE N. IL 24/01/1960
avverso l’ordinanza n. 1332/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
BRESCIA, del 25/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO
CENTONZE;

Data Udienza: 27/10/2015

RILEVATO IN FATTO

Con ordinanza emessa il 25/11/2014 il Tribunale di sorveglianza di Brescia
rigettava l’appello avverso l’ordinanza emessa dal Magistrato di sorveglianza di
Brescia il 15/05/2014, con cui veniva disposta la proroga della misura di
sicurezza della libertà vigilata applicata a Daniele Spedicato il 09/05/2013 dal
Magistrato di sorveglianza dell’Aquila.
Avverso tale ordinanza lo Spedicato ricorreva personalmente per cassazione,

sussistenza dei presupposti per la proroga della misura di sicurezza della libertà
vigilata precedentemente applicatagli, che erano stati valutati dal tribunale di
sorveglianza con un percorso motivazionale carente, contraddittorio e
manifestamente illogico.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile, essendo fondato su motivi manifestamente
infondati.
Deve, in proposito, rilevarsi che il controllo affidato al giudice di legittimità è
esteso, oltre che all’inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e
processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere
ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei
requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare
meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo
logico seguito dal giudice dì merito, ovvero quando le linee argomentative del
provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici
da fare rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (cfr. Sez.
U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611).
Alla luce di tali parametri ermeneutici, questa Corte osserva che il ricorso
dello Spedicato, pur denunciando formalmente il vizio di violazione di legge, non
individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura
giurisdizionale, ma tende in realtà a provocare una nuova e non consentita
valutazione del merito dei presupposti per l’adozione del provvedimento di
proroga della libertà vigilata impugnato.
L’ordinanza in esame, peraltro, ha correttamente valutato gli elementi
risultanti agli atti, con una motivazione congrua e priva di erronea applicazione
della legge penale e processuale, richiamando in particolare la violazione delle
prescrizioni orarie imposte al libero vigilato e le condotte, definite allarmanti,
messe in atto dallo Spedicato nei confronti di alcuni vicini di casa, così come
2

deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta

desumibile dai passaggi motivazionali correttamente esplicitati nelle pagine 1 e 2
del provvedimento.
Per queste ragioni, il ricorso proposto da Daniele Spedicato deve essere
dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al
versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 1.000,00

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di 1.000,00 euro alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma il 27 ottobre 2015.

euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

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