Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49228 del 07/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 49228 Anno 2013
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CONSIGLIO VINCENZO N. IL 22/06/1976
sg3
avverso la sentenza n 25542E2004 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 06/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;

Data Udienza: 07/10/2013

RITENUTO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Reggio Calabria ha
confermato la sentenza di prime cure che aveva condannato Consiglio Vincenzo
per il delitto di bancarotta fraudolenta;

l’imputato, a mezzo del proprio procuratore, denunciando una violazione di legge
circa l’affermazione della penale responsabilità e circa la mancata applicazione
dell’intervenuta prescrizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto il primo motivo si
sostanzia in una indebita rivisitazione delle risultanze probatorie sul preteso
ingiusto mancato accoglimento delle tesi defensionali, perchè non è possibile più
svolgere tale attività avanti questa Corte di legittimità; trattasi inoltre di
doglianza che, soprattutto, passa del tutto sotto silenzio la pur esistente
motivazione offerta sul punto dalla Corte territoriale;
che manifestamente infondato è anche il motivo relativo alla pretesa
prescrizione dell’ascritto reato;
invero, il reato, commesso il 10 aprile 2000 (data di dichiarazione del
Fallimento), ha quale termine ordinario di prescrizione, ai sensi dell’articolo 157
cod.pen. quello previsto dalla previgente normativa a cagione dell’epoca di
commissione del reato e dell’emanazione della decisione di prime cure (11
febbraio 2003), di anni quindici (per il delitto di bancarotta fraudolenta anni dieci
più la metà per l’interruzione ai sensi dell’articolo 160 cod.pen.) con termine,
quindi, al 10 aprile 2015 senza neppure tenere conto delle eventuali cause di
sospensione;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di
cui all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che
valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta
sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;

1

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione

P. T. M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore

Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2013.

della Cassa delle Ammende.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA