Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49227 del 22/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49227 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MEARINI ETTORE N. IL 31/01/1956
MEARINI ALTA VILLA N. IL 04/11/1950
CERQUA AGNESE N. IL 07/06/1932
avverso la sentenza n. 980/2010 TRIBUNALE di AREZZO, del
13/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA
SAVINO;

Data Udienza: 22/05/2015

Fatto e diritto
Mearini Ettore, Mearini Altavilla, Cerqua Agnese hanno proposto appello avverso la sentenza
del tribunale di Arezzo in data 13.1.2012 che li ha ritenuti colpevoli del reato di cui agli art. 110,
95 d.p.r. 380/01 ( violazioni della normativa in materia antisismica), condannandoli alla pena di
euro 500,00 di ammenda ciascuno.
L’appello è staro convertito ricorso per Cassazione, trattandosi di sentenza di condanna al

c.p.p.
I ricorrenti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di merito non ha ritenuto
che la concessione in sanatoria determini l’estinzione del reato; chiedono inoltre la declaratoria di
estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
Il ricorso è manifestamente infondato in quanto l’effetto estintivo connesso al rilascio della
concessione in sanatoria opera solo per i reati edilizi e non anche per i reati relativi a violazioni di
disposizioni in materia di costruzioni in zona sismica .
Si richiamano in proposito i principi enunciati da questa Corte secondo cui “il rilascio in sanatoria
delle concessioni edilizie (artt.13 e 22 della legge 28 febbraio 1985, n.47), determina (art. 22
comma terzo) l’estinzione dei soli “reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti”
e quindi si riferisce esclusivamente alle contravvenzioni concernenti la materia che disciplina
l’assetto del territorio sotto il profilo edilizio, ossia alle violazioni della stessa legge, in cui (art.13)
sono contemplate le ipotesi tipiche suscettibili di sanatoria (opere eseguite in assenza di concessione
o in totale difformità o con variazioni essenziali, ecc.). Ne deriva che la causa estintiva non é
applicabile a altri reati che hanno una oggettività giuridica diversa rispetto a quella della mera tutela
urbanistica del territorio, come quelli relativi a violazioni di disposizioni dettate dalla legge 2
febbraio 1974, n.64, in materia di costruzioni in zona sismica, o dalla legge 5 novembre 1971, n.
1086, in materia di opere in conglomerato cementizio, ovvero dall’art. 1 sexies del D.L. 27 giugno

pagamento della pena dell’ammenda, come tale inappellabile ai sensi dell’art. 593 ultimo comma

1985, n.312, introdotto dalla legge di conversione 8 agosto 1985, n.431, in materia di tutela delle
zone di particolare interesse ambientale.
(Sez. 3, Sentenza n. 19256 del 13/04/2005 Ud. (dep. 20/05/2005 ) Rv. 231850
Sez. 3, Sentenza n. 20275 del 14/03/2008 Ud. (dep. 21/05/2008 ) Rv. 239871
Sez. 3, Sentenza n. 37318 del 03/07/2007 Ud. (dep. 10/10/2007 ) Rv. 23756
Trattandosi di reato contravvenzionale, la prescrizione, ai sensi del’art. 157 c.p come novellato
dalla L. 251/2005, si compie in quattro anni, termine prolungato a cinque anni per l’effetto degli atti
interruttivi a norma dell’art. 161 c.p.. Considerata la data di accertamento del reato, 9.12.08, il
termine di prescrizione è maturato il 9.12.2013, dopo la sentenza impugnata, emessa il 13.1.2012.

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Tuttavia, secondo costante orientamento di questa Corte, l’inammissibilità del ricorso per cassazione
per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di
impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui
all’art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di
legittimità. Sez. U, Sentenza n. 23428 del 22/03/2005 Ud. (dep. 22/06/2005 ) Rv. 231164

sez. 2, Sentenza n. 28848 del 08/05/2013 Ud. (dep. 08/07/2013)

Rv. 256463

Discende da ciò l’inammissibilità del ricorso.
Segue per legge la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro 1.0000 ciascuno in favore della cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1.000 ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 22. 5. 015

Sez. 1, Sentenza n. 24688 del 04/06/2008 Ud. (dep. 18/06/2008) Rv. 240594

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