Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49227 del 07/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49227 Anno 2013
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PICCIONI ANDREA N. IL 31/07/1967
avverso la sentenza n. 8476/2011 GOP TRIBUNALE di PESCARA, del
22/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 07/10/2013

Piccioni Andrea ricorre avverso la sentenza 22.5.12, emessa dal G.u.p. del Tribunale di Pescara ai
sensi degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale gli è stata applicata, per i reati ascrittigli, unificati ex
art.81 cpv. c.p. e concesse attenuanti generiche equivalenti, la pena di anni tre e mesi dieci di
reclusione.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

cui .
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché generico, sia in
quanto manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’art.129 c.p.p. facendo riferimento al complesso degli atti di indagine.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 7 ottobre 2013

D E 94,

FATA

I

comma 1, lett.b) c.p.p. per non avere il giudice effettuato una piena cognitio degli atti di causa da

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