Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49225 del 22/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49225 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
POERIO DOMENICO N. IL 23/06/1970
avverso la sentenza n. 429/2013 TRIBUNALE di TORINO, del
16/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA
SAVINO;

Data Udienza: 22/05/2015

In fatto e in diritto
Poerio Domenico ha proposto, per il tramite del difensore, ricorso per Cassazione avverso la
sentenza del tribunale di Torino in data t6.I.2014 con la quale veniva condannato per violazione
delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, segnatamente per la mancata
adozione di dispositivi di protezione contro le cadute dall’alto e di misure antinfortunistiche nel
cantiere ove operava l’impresa di cui era titolare.

responsabilità del ricorrente non essendo emerso alcun elemento comprovante l’appartenenza al
Poerio dei ponteggi su cui avrebbero dovuto essere allestite le opere provvisionali, essendo essi di
proprietà dell’impresa appaltatrice che aveva subappaltato i lavori al Poerio. Egli aveva realizzato i
lavori su ponteggi di proprietà ed allestiti esclusivamente dalla impresa appaltatrice e quindi nessun
responsabilità poteva essergli addebitata in merito a presunte irregolarità degli stessi
Si doleva inoltre il ricorrente del mancato riconoscimento della continuazione fra i reati contestati
trattandosi di contravvenzioni inerenti lo stesso cantiere, fra le quali non poteva non ravvisarsi
l’unicità del disegno criminoso.
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e perché tende ad introdurre,
surrettiziamente, sotto forma di vizio di motivazione, censure di merito volte a sollecitare un
diversa valutazione delle risultanze processuali non consentita in sede di legittimità, in presenza di
una sentenza che fornisca una congrua motivazione,, esente da vizi logici e giuridici.
(Cass. S.U.n.12 del 31.5.00, S.U. n.47289 del 24.9.03, sez III n.40542 del 12.10.07, sez IV n.4842
del 2.12.03).
Il ricorrente non può ritenersi esonerato dalle riscontrate irregolarità ed inadeguatezze dei ponteggi,
sotto il profilo della tutela dei lavoratori dal rischio di cadute dall’alto, per il solo fatto che essi
appartenevano all’impresa appaltatrice che li aveva allestiti; grava infatti sul titolare dell’impresa
esecutrice dei lavori, datore di lavoro dei dipendenti occupati nell’esecuzione delle opere,
provvedere all’adeguamento dei ponteggi e all’ esigenza di apprestare una efficace tutela
antinfortunistica, adeguata al tipo e alle modalità dei lavori in corso di esecuzione.
Come efficacemente osservato dal giudice di merito, il funzionario dell’ufficio del lavoro, all’atto
dell’ispezione aveva impartito precise prescrizioni per l’adeguamento del cantiere alle norme
antinfortunistiche, che non risultarono attuate nel corso del successivo controllo, perdurando le
criticità rilevate. Quindi, anche se il Pos elaborato originariamente era inadeguato, i successivi
interventi effettuati dall’impresa subappaltatrice di cui era titolare l’imputato, con continui
rifacimenti del piano operativo di sicurezza, non furono idonei ad eliminare le situazioni di pericolo
riscontrate nel cantiere.
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A sostegno del ricorso l’imputato ha dedotto vizio di motivazione con riguardo all’accertamento di

Deve pertanto concludersi per l’inammissibilità del ricorso. .
Alla dichiarazione di inammissibilità segue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 favore della cassa
delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
Così deciso il 22.5.015

della somma di euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.

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