Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49224 del 07/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49224 Anno 2013
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MAGNIFICO FRANCO N. IL 01/02/1972 parte offesa nel
procedimento c/
avverso il decreto n. 22831/2012 GIP TRIBUNALE di MILANO, del
21/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 07/10/2013

IN FATTO E DIRITTO
MAGNIFICO Franco, persona offesa querelante nel procedimento a carico di ignoti per il delitto
di diffamazione, propone ricorso per cassazione avverso il decreto 21 novembre 2012 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano con cui era stata dichiarata inammissibile
la sua opposizione alla richiesta di archiviazione proposta dal Pubblico Ministero e il procedimento era stato conseguentemente archiviato.
Peraltro con successiva nota dichiara di rinunciare al ricorso, chiedendo con successive note la
non applicazione di sanzioni pecuniarie nei suoi confronti.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile per rinuncia e come tale va dichiarato.
La situazione quale emerge dagli atti trasmessi alla Corte induce il Collegio a non adottare sanzioni conseguenti alla dichiarata inammissibilità.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 7 obre 2013.

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