Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49222 del 08/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49222 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MESSINA RAFFAELE N. IL 03/05/1986
avverso la sentenza n. 1185/2014 GIP TRIBUNALE di SCIACCA, del
10/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA
SAVINO;

Data Udienza: 08/05/2015

Fatto e diritto
Messina Raffaele ha proposto personalmente ricorso per Cassazione avverso la sentenza ex art.
444 c.p.p. in data 10.10.014 ikthabk. del Tribunale di Sciacca con la quale è stata applicata la pena
di anni cinque di reclusione ed euro 20.000 di multa per il reato di cui agli art. 73 V co dpr
309/90 per detenzione illecita di cocaina e per cessione della stessa sostanza per avere, in concorso
con coimputati appartenenti al gruppo familiare, partecipato all’attività illecita di detenzione di

trasporto dello stupefacente a Ribeira ove lo consegnava agli acquirenti riscuotendone il
corrispettivo che consegnava al coimputato Versone Gaetano.
Il ricorrente deduce difetto di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla sussistenza di
eventuali cause di non punibilità ex art 129 c.p.p.,.
Il ricorso è inammissibile per assoluto difetto di specificità.
Il ricorrente, pur dolendosi della insufficienza delle argomentazioni poste alla base della pronuncia
ex art. 129 c.p.p, non indica in alcun modo le ragioni per le quali, in presenza di una richiesta di
applicazione della pena da lui proveniente, che presuppone la rinuncia implicita a qualsiasi
questione sulla colpevolezza, il Giudice avrebbe dovuto disattendere tale richiesta e pervenire ad
una decisione di proscioglimento basata sull’evidenza della insussistenza dei fatti, della loro
mancata commissione da parte dell’imputato etc ex art. 129 cpp.
Questa Corte ha costantemente affermato che nel giudizio definito ex art. 444 cod proc. pen. è
inammissibile per genericità l’impugnazione nella quale sia stata lamentata la mancata verifica o
comunque l’omissione di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di non punibilità, ove la
censura non sia accompagnata dalla indicazione specifica delle ragioni che avrebbero dovuto
imporre al giudice l’assoluzione o il proscioglimento ai sensi dell’ art. 129 cod. proc. ( Cass Sez. 3,

Sentenza n. 1693 del 19/04/2000 Cc. (dep. 01/06/2000 ) Rv. 216583 Sez. 3, Sentenza n. 2932 del
22/09/1997 Cc. (dep. 06/11/1997 ) Rv. 209387)
E difatti è onere del ricorrente indicare l’esistenza di una possibile causa di non punibilità. Qualora
dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di
cause di non punibilità, il giudizio negativo sulla ricorrenza di una delle ipotesi previste dall’art.
129 c.p.p.. deve essere accompagnato da una specifica motivazione; diversamente, deve ritenersi
sufficiente una motivazione consistente nella enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta la
verifica richiesta dalla legge e nella valutazione negativa della non ricorrenza le condizioni per una
pronuncia di proscioglimento.
Conclusivamente, in assenza di specifica deduzione sul punto da parte del ricorrente, l’obbligo
motivazionale del giudice è assolto dando atto della effettuata verifica della insussistenza di

diverse sostanze stupefacenti posta in essere dai coimputati svolgendo il ruolo di corriere addetto al

condizioni che impongano il proscioglimento dell’imputato e di tale adempimento ben può dare
conto con motivazione sintetica. Sez. 3, Sentenza n.39952 del 03/10/2006, dep. 05/12/2006 Rv.
235495, Cass sez 5 5.1.2006 n. 211 Cortese).
Nel caso in esame, il giudice ha motivato l’insussistenza di cause di non punibilità attraverso il
riferimento agli specifici elementi di responsabilità emergenti dal verbale di arresto e dal verbale di
perquisizione e sequestro, nonché dal contenuto delle intercettazioni e dalla dichiarazioni delle
Il ricorso pertanto è inammissibile
Segue per legge la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro 1.500 a favore della Cassa delle ammende
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1.500 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 8.5.2015

persone escusse a sommarie informazioni.

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